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CHE COS’E’ UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Il tirocinio è uno strumento previsto dalla legge che consente al giovane di entrare in un ambiente di lavoro, di mettersi alla prova, di orientare e verificare le nostre scelte professionali e di acquisire un’esperienza pratica che potrà arricchire il proprio curriculum; all’azienda invece, il tirocinio, consente di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico e di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.

Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l’azienda ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza. La partecipazione non comporta spese per il tirocinante e a discrezione dell’azienda può anche essere previsto un rimborso spese.

Durante il tirocinio il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un soggetto promotore. Infatti la serietà del tirocinio è garantita dalla presenza di un soggetto promotore e di un tutor esterno all’azienda come prescritto tassativamente dalla legge.

 

 

CHI PUO’ FARE UN TIROCINIO

Possono fare un tirocinio gli studenti che frequentano la scuola secondaria, i disoccupati, gli studenti universitari compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e infine gli allievi degli istituti professionali di stato e studenti frequentanti attività formative post-diploma post-laurea.

 

 

IL REGOLAMENTO DEL TIROCINIO

Finalità: vengono proposti questi tirocini formativi e di orientamento proprio per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Questi tirocini vengono attuati a favore dei soggetti che hanno già assolto all’obbligo scolastico.

Il rapporto poi che si instaura tra tirocinante e azienda non è assolutamente un rapporto di lavoro subordinato.

 

Modalità di attivazione: i tirocini formativi e di orientamento sono promossi da una molteplicità di soggetti, tra i quali ricordiamo: le agenzie per l’impiego, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, il provveditorato agli studi, le istituzioni scolastiche statali e non statali, centri pubblici e comunità terapeutiche.

I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private.

 

Garanzie assicurative: per quanto riguarda le garanzie assicurative sul tirocinio i soggetti promotori devono assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’istituto nazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le coperture assicurative devono riguardare anche quelle attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo di orientamento.

 

Tutorato e modalità esecutive: i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile dell’organizzazione delle attività. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo di orientamento per ciascun tirocinio e deve contenere:

ü     gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio

ü     i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile azienda

ü     la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e il settore aziendale di inserimento.

Durata: i tirocini formativi di orientamento hanno una durata massima e possono essere:

 

non superiore a 4 mesi nel caso in cui i soggetti siano studenti che frequentano la scuola secondaria

non superiore a 6 mesi nel caso in cui i soggetti siano lavoratori inoccupati o disoccupati oppure allievi degli istituti professionali di stato

non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari

non superiore a 4 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

 

Nei limiti sopra indicati nn si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile oppure per maternità.

 

Valore dei corsi: le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.

 

Procedure di rimborso: con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale vengono stabiliti i criteri e le modalità con cui le imprese attuano il rimborso parziale o totale degli oneri finanziari per le attività di tirocinio a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del Centro e del Nord e quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l’alloggio del giovane.

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