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CHE COS’E’ UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTOIl tirocinio è uno strumento previsto dalla legge che consente al giovane di entrare in un ambiente di lavoro, di mettersi alla prova, di orientare e verificare le nostre scelte professionali e di acquisire un’esperienza pratica che potrà arricchire il proprio curriculum; all’azienda invece, il tirocinio, consente di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico e di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze. Il
rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di
lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi
retributivi e previdenziali e non obbliga l’azienda ad assumere il
tirocinante al termine dell’esperienza. La partecipazione non comporta
spese per il tirocinante e a discrezione dell’azienda può anche essere
previsto un rimborso spese. Durante
il tirocinio il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e
da un soggetto promotore. Infatti la serietà del tirocinio è garantita
dalla presenza di un soggetto promotore e di un tutor esterno all’azienda
come prescritto tassativamente dalla legge. CHI PUO’ FARE UN TIROCINIOPossono fare un tirocinio gli studenti che frequentano la scuola secondaria, i disoccupati, gli studenti universitari compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e infine gli allievi degli istituti professionali di stato e studenti frequentanti attività formative post-diploma post-laurea. IL REGOLAMENTO DEL TIROCINIOFinalità:
vengono proposti questi tirocini formativi e di orientamento proprio per
agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo
del lavoro. Questi
tirocini vengono attuati a favore dei soggetti che hanno già assolto
all’obbligo scolastico. Il
rapporto poi che si instaura tra tirocinante e azienda non è assolutamente
un rapporto di lavoro subordinato. Modalità
di attivazione: i
tirocini formativi e di orientamento sono promossi da una molteplicità di
soggetti, tra i quali ricordiamo: le agenzie per l’impiego, le università
e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, il
provveditorato agli studi, le istituzioni scolastiche statali e non statali,
centri pubblici e comunità terapeutiche. I
tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private. Garanzie
assicurative:
per quanto riguarda le garanzie assicurative sul tirocinio i soggetti
promotori devono assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro
presso l’istituto nazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL). Le
coperture assicurative devono riguardare anche quelle attività svolte dal
tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo
di orientamento. Tutorato
e modalità esecutive: i
soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile
dell’organizzazione delle attività. I tirocini sono svolti sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di
lavoro. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo di
orientamento per ciascun tirocinio e deve contenere: ü
gli obbiettivi e le
modalità di svolgimento del tirocinio ü
i nominativi del
tutore incaricato dal soggetto promotore e dal responsabile azienda ü
la durata e il
periodo di svolgimento del tirocinio e il settore aziendale di inserimento. Durata:
i tirocini formativi di orientamento hanno una durata massima e possono
essere: non
superiore a 4 mesi nel caso in cui i soggetti siano studenti che frequentano
la scuola secondaria non
superiore a 6 mesi nel caso in cui i soggetti siano lavoratori inoccupati o
disoccupati oppure allievi degli istituti professionali di stato non
superiore a 12 mesi per gli studenti universitari non
superiore a 4 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Nei
limiti sopra indicati nn si tiene conto degli eventuali periodi dedicati
allo svolgimento del servizio militare o di quello civile oppure per
maternità. Valore
dei corsi: le attività
svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere
valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello
studente o del lavoratore. |
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