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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 

 

Una tipologia di rapporto di lavoro che si sta diffondendo sempre più è rappresentata dal contratto a termine, detto anche lavoro a tempo determinato. Un tempo utilizzato per far fronte alle esigenze di produzioni stagionali o per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro (per esempio la maternità) o, infine, per l'esecuzione di lavori straordinari, oggi questo tipo di rapporto è diventato uno strumento di gestione della flessibilità aziendale. Il contratto a termine è disciplinato dalla legge 18 aprile 1962 n.230.

In essa sono sanciti due principi fondamentali:

a)      L'obbligo di stipulare il contratto anteriormente o il giorno stesso dell'assunzione, indicando per iscritto la clausola contrattuale che concerne il termine (la formalizzazione per iscritto non è necessaria nel caso in cui il rapporto di lavoro è inferiore a 12 giorni).

b)      E' consentito ricorrere al contratto a termine unicamente per i casi previsti dalla legge, che peraltro sono da considerarsi eccezionali.

Se non vengono rispettati questi obblighi, il contratto si considera sin dall'inizio a tempo indeterminato, di conseguenza la cessazione del rapporto è soggetta alle regole del preavviso e della giusta causa o giustificato motivo.

Le situazioni occasionali e straordinarie in cui è possibile stipulare un contratto a termine sono stabilite dal D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, il quale individua 52 ipotesi.

Alcune di queste sono:

1-     la sostituzione dei lavoratori assenti che hanno diritto al mantenimento del posto;

2-     le lavorazioni a fasi successive;

3-     l'assunzione da parte di aziende di trasporto aereo.

Per i settori del commercio e del turismo il Decreto legislativo 3 dicembre 1977 n. 876 ammette assunzioni a termine per far fronte alle punte stagionali di attività.

Di recente, il contratto a termine è stato utilizzato come misura per fronteggiare la crisi occupazionale: la legge 23 agosto 1991 n. 223 prevede che possa essere applicato un contratto a termine non superiore ad un anno, ai lavoratori in mobilità; il decreto legislativo del 1996 prevede assunzioni a tempo determinato per i disoccupati da più di due anni e per i residenti in aree svantaggiate. I contratti collettivi possono individuare altre ipotesi di contratti a termine, stabilendo però che il personale assunto a termine non superi il 10% del totale dell'organico. Questa ultima disposizione non vale per i giovani al di sotto dei 29 anni.

Il "Pacchetto Treu" - legge 24 giugno 1997 n. 196 - ha innovato la disciplina del lavoro a termine: mentre prima la prosecuzione del rapporto oltre i termini stabiliti trasformava automaticamente il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il "Pacchetto Treu", prevede delle sanzioni retributive, precisamente la maggiorazione del 20% della retribuzione fino al decimo giorno successivo a quello della scadenza stabilita, dall'undicesimo giorno in poi la maggiorazione diventa del 40%. La trasformazione in contratto a tempo indeterminato avviene nel caso in cui il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno (se la durata del contratto era inferiore a sei mesi), oltre il trentesimo se il contratto prevedeva durata superiore a sei mesi.

Il Pacchetto Treu cambia anche la disciplina dei casi di rinnovamento dei contratti a termine: nel caso di riassunzione entro dieci giorni dopo la scadenza di un contratto di durata inferiore ai sei mesi o entro 20 giorni per un contratto superiore a sei mesi, il secondo contratto è da considerarsi a tempo indeterminato; in presenza di due assunzioni successive a termine, il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla data della prima assunzione.

 

 

 

Di seguito sono riportate le disposizioni contenute negli articoli della Legge 18 aprile 1962 n.230, della Legge 28 febbraio 1987 n.56 e della Legge 9 marzo 1989 n.88 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

 

 

Legge 18/04/1962 n.230

 

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro:

a) quando sia  richiesto dalla natura dell'attività lavorativa ad esempio stagionale;

b) quando l'assunzione sia effettuata per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto;

c) quando l'assunzione abbia luogo per eseguire un'opera o un servizio straordinari od occasionali;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono competenze diverse da quelle normalmente impiegate;

e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici programmi radiofonici o televisivi;

f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è  necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non è superiore a dodici giorni lavorativi.

 Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, per esigenze contingenti ed imprevedibili e per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

L'onere della prova, relativa all'esistenza delle condizioni che giustificano la proroga del termine, è a carico del datore di lavoro.

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita purché sia di durata non superiore a cinque anni, i dirigenti amministrativi e tecnici possono, comunque, recedere da essi trascorso un triennio.

Al  lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre compatibile con la natura del contratto a termine.

Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi .

Nei casi di inosservanza degli obblighi il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa.

 

 

Legge 28 febbraio 1987 n.56

 

 

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni.

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento .

 


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