A
MES'A PARI
Questo
contratto si sviluppava tra meri e messaparista.
Il
meri concedeva al mesapparista di coltivare insieme
con lui un appezzamento di terreno a certe
condizioni, che consistevano, grosso modo, nel
dividere a metà sia le spese, sia la quantità del
lavoro, sia il prodotto.
In
questa zona, il contratto durava di solito,un anno
solare,a partire dal 15 agosto o dai primi di
settembre (cioè, in prevalenza, dalla festa
dell'Assunta o dalla festa del Rimedio).
Venivano
concesse terre a mes'a pari solo quando queste si
trovavano in periodo di poboribi. Bisogna precisare
che il territorio coltivato in ogni comune della
zona veniva diviso annualmente in due zone:
bidatsoni e poboribi.
Su
questa divisione si basava la rotazione delle
colture: il bidatsoni era la zona dove si coltivava
il grano, il poboribi era la zona dove o si
coltivavano leguminose
(fave,ceci,piselli,lenticchie) o dove i terreni
venivano lasciati incolti (a riposo) e utilizzati
come pascolo.
Una
annata agraria comprendeva quindi la rotazione di
una zona da bidatsoni a poboribi. Il contratto a
mes'a pari riguardava esclusivamente la coltivazione
cerealicola da poboridi (i così detti loris
Kommunus, cioè leguminose soprattutto, e
specialmente le fave). Molto raramente un terreno
veniva concesso a mes'a pari per una intera
rotazione, che comprendesse quindi anche la coltura
del grano. Questo tipo di contratto non era, per il
resto molto rigido.
Di
regola, il meri proprietario del terreno doveva
fornire metà della semente, metà dei concimi, metà
della mano d'opera per la semina, la zappatura e
l'estirpazione e per altri eventuali lavori
straordinari. Tutti gli altri lavori ordinari e la
metà restante della semente e dei concimi dovevano
essere forniti dal mesapparista.
Il
prodotto, compresa la paglia,si divideva in parti
uguali. Un altro modo era il seguente: il
proprietario provvedeva all'aratura autunnale
preparatoria, forniva metà dei concimi e delle
sementi, s'incaricava del trasporto fino all'aia e
quindi del prodotto pulito fino alle rispettive
case; il mesapparista provvedeva a fornire metà del
le sementi, alla zappatura, alla trebbiatura e alla
spagliatura tramite ventilazione (bentua). Anche in
questo caso il prodotto veniva diviso a metà.
Il
proprietario aveva un duplice interesse a concedere
terreni a mes'a pari: primo, la terra veniva
preparata per l'impiego a bidatsoni secondo, egli
concedeva solo quei terreni molto disseminati e di
difficile accesso, di qualità scadente, e ricavava
un utile senza che le spese fossero interamente a
suo carico. Questi due motivi spingevano i messaius
mannus a concedere anche terreni a miglioria o in
affitto."
A
MILLIORIA
Si
tratta di un contratto poco praticato in Trexenta.
Consiste nel concedere, da parte del proprietario
del terreno, un fondo a un mesapparista che
s'impegnava a migliorarne le condizioni.
Era
più usato nel caso dell'impianto di un vigneto o di
un mandorleto.
Il
mesapparista apportava al fondo le migliorie
pattuite e, quando (dopo un anno o dopo alcuni anni)
ciò che era stato previsto veniva realizzato, il
fondo veniva diviso tra proprietario e mesapparista,
di solito in parti uguali. Per la coltivazione
estensiva potevano essere concessi a millioria dei
fondi particolarmente disagiati, soggetti ad
allagamenti, duri da dissodare, ingombri da
pietrame. I frutti prodotti durante l'esecuzione dei
lavori di miglioria di solito appartenevano al
mesapparista, ma si poteva anche pattuire di
dividerli a metà o altrimenti. Al termine del
contratto il proprietario concedente stipulava
l'atto di trapasso del lotto che secondo i patti
doveva andare al concessionario.
CONTRATTI
D'AFFITTO
L'affitto
durava, di regola, per un'intera rotazione agraria;
il contratto iniziava l'anno in cui il terreno
veniva impiegato a poboribi e scadeva dopo il suo
impiego a bidatsoni. Mentre gli altri contratti, di
solito, erano stipulati a voce, il contratto di
affitto veniva messo per iscritto. Il pagamento
dell'affitto pattuito avveniva dopo ogni raccolto.
Di solito si pagava in natura: due quintali di grano
per ogni ettaro e due quinta li di fave per ogni
ettaro (secondo il sistema di misura locale: due
mois di grano o di fave per ogni moi di terra) .
Questo tipo di contratto veniva stipulato unicamente
tra messaius mannus e messaieddus, soprattutto
messaieddus a giu e karru. Quando si trattava di
terreni mai coltivati da dissodare, allora il
contratto poteva durare anche per due rotazioni e si
poteva decidere di non pagare affitto per l'intera
prima rotazione o solo per il primo anno.
RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO
I
rapporti di lavoro subordinato erano quelli più
importanti e prevalenti, soprattutto tra messaius
mannus e contadini privi di terra e di altri mezzi
di produzione, ma anche tra messaieddus e questi
ultimi. Questi rapporti di lavoro erano
prevalentemente di tre tipi standard::
1)
a durata annuale, 2) a durata stagionale, 3) a
durata giornaliera o estemporanea.
[da:
"edilizia e manifattura domestica in
Trexenta" (1900-1960) M.Melis]
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