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Per la realizzazione di questa pagina si ringrazia il dott. M. Melis per la cortese collaborazione.

A MES'A PARI

 

Questo contratto si sviluppava tra meri e messaparista.

Il meri concedeva al mesapparista di coltivare insieme con lui un appezzamento di terreno a certe condizioni, che consistevano, grosso modo, nel dividere a metà sia le spese, sia la quantità del lavoro, sia il prodotto.

In questa zona, il contratto durava di solito,un anno solare,a partire dal 15 agosto o dai primi di settembre (cioè, in prevalenza, dalla festa dell'Assunta o dalla festa del Rimedio).

Venivano concesse terre a mes'a pari solo quando queste si trovavano in periodo di poboribi. Bisogna precisare che il territorio coltivato in ogni comune della zona veniva diviso annualmente in due zone: bidatsoni e poboribi.

 

Su questa divisione si basava la rotazione delle colture: il bidatsoni era la zona dove si coltivava il grano, il poboribi era la zona dove o si coltivavano leguminose (fave,ceci,piselli,lenticchie) o dove i terreni venivano lasciati incolti (a riposo) e utilizzati come pascolo.

Una annata agraria comprendeva quindi la rotazione di una zona da bidatsoni a poboribi. Il contratto a mes'a pari riguardava esclusivamente la coltivazione cerealicola da poboridi (i così detti loris Kommunus, cioè leguminose soprattutto, e specialmente le fave). Molto raramente un terreno veniva concesso a mes'a pari per una intera rotazione, che comprendesse quindi anche la coltura del grano. Questo tipo di contratto non era, per il resto molto rigido.

 

Di regola, il meri proprietario del terreno doveva fornire metà della semente, metà dei concimi, metà della mano d'opera per la semina, la zappatura e l'estirpazione e per altri eventuali lavori straordinari. Tutti gli altri lavori ordinari e la metà restante della semente e dei concimi dovevano essere forniti dal mesapparista.

 

Il prodotto, compresa la paglia,si divideva in parti uguali. Un altro modo era il seguente: il proprietario provvedeva all'aratura autunnale preparatoria, forniva metà dei concimi e delle sementi, s'incaricava del trasporto fino all'aia e quindi del prodotto pulito fino alle rispettive case; il mesapparista provvedeva a fornire metà del le sementi, alla zappatura, alla trebbiatura e alla spagliatura tramite ventilazione (bentua). Anche in questo caso il prodotto veniva diviso a metà.

 

Il proprietario aveva un duplice interesse a concedere terreni a mes'a pari: primo, la terra veniva preparata per l'impiego a bidatsoni secondo, egli concedeva solo quei terreni molto disseminati e di difficile accesso, di qualità scadente, e ricavava un utile senza che le spese fossero interamente a suo carico. Questi due motivi spingevano i messaius mannus a concedere anche terreni a miglioria o in affitto."

 

 

A MILLIORIA

Si tratta di un contratto poco praticato in Trexenta. Consiste nel concedere, da parte del proprietario del terreno, un fondo a un mesapparista che s'impegnava a migliorarne le condizioni.

 

Era più usato nel caso dell'impianto di un vigneto o di un mandorleto.  

Il mesapparista apportava al fondo le migliorie pattuite e, quando (dopo un anno o dopo alcuni anni) ciò che era stato previsto veniva realizzato, il fondo veniva diviso tra proprietario e mesapparista, di solito in parti uguali. Per la coltivazione estensiva potevano essere concessi a millioria dei fondi particolarmente disagiati, soggetti ad allagamenti, duri da dissodare, ingombri da pietrame. I frutti prodotti durante l'esecuzione dei lavori di miglioria di solito appartenevano al mesapparista, ma si poteva anche pattuire di dividerli a metà o altrimenti. Al termine del contratto il proprietario concedente stipulava l'atto di trapasso del lotto che secondo i patti doveva andare al concessionario.

 

CONTRATTI D'AFFITTO

 

L'affitto durava, di regola, per un'intera rotazione agraria; il contratto iniziava l'anno in cui il terreno veniva impiegato a poboribi e scadeva dopo il suo impiego a bidatsoni. Mentre gli altri contratti, di solito, erano stipulati a voce, il contratto di affitto veniva messo per iscritto. Il pagamento dell'affitto pattuito avveniva dopo ogni raccolto. Di solito si pagava in natura: due quintali di grano per ogni ettaro e due quinta li di fave per ogni ettaro (secondo il sistema di misura locale: due mois di grano o di fave per ogni moi di terra) . Questo tipo di contratto veniva stipulato unicamente tra messaius mannus e messaieddus, soprattutto messaieddus a giu e karru. Quando si trattava di terreni mai coltivati da dissodare, allora il contratto poteva durare anche per due rotazioni e si poteva decidere di non pagare affitto per l'intera prima rotazione o solo per il primo anno.

 

 

RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

 

I rapporti di lavoro subordinato erano quelli più importanti e prevalenti, soprattutto tra messaius mannus e contadini privi di terra e di altri mezzi di produzione, ma anche tra messaieddus e questi ultimi. Questi rapporti di lavoro erano prevalentemente di tre tipi standard::

1) a durata annuale, 2) a durata stagionale, 3) a durata giornaliera o estemporanea.

 

[da: "edilizia e manifattura domestica in Trexenta" (1900-1960) M.Melis]

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